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Statuto e Regolamenti

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE – registrato p.sso AG. Entrate Gorgonzola

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale/culturale senza scopo di lucro denominata: FIERI DELLA FIERA

con sede nel Comune di Gorgonzola.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La documentazione sarà conservata a Gorgonzola in Via Matteotti, 8.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  1. a) organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e spettacoli dirette alla cittadinanza;
  2. b) apertura verso la cittadinanza per coinvolgere tutti i residenti e gli interessati nel processo organizzativo e di realizzazione delle varie manifestazioni;
  3. c) collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’ente fiera e le associazioni, nell’organizzazione di manifestazioni legate principalmente alla fiera di Santa Caterina;
  4. d) sensibilizzazione allo sviluppo e conservazione della fiera di Santa Caterina;
  5. e) rispetto e promozione delle tradizioni locali e la storicità della Città di Gorgonzola;
  6. f) occuparsi della logistica e gestione degli eventi organizzati in collaborazione con enti preposti.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa qualora si decidesse di applicarla.
Il tesseramento e la quota di iscrizione verranno decisi anno in anno dal direttivo come da regolamento interno.

  1. Ci sono 3 categorie di soci:

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi nei tempi e modi articolati dal regolamento interno.
  2. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione, finalità e decisioni.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale decisa di anno in anno e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, abusa della posizione o lede il buon nome ed il lavoro svolto dai soci, può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1.L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante le modalità indicate nel comma 5 art. 7, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  4. L’Assemblea può essere convocata come dal precedente comma 2 art. 7 a mezzo: Posta Elettronica Certificata, Posta Elettronica Ordinaria con ricevuta di avvenuta lettura del messaggio, Applicazioni di Messaggistica Istantanea con conferma di lettura, Raccomandata Brevi Mano e/o Raccomandata RR.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tutti i soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia chiedendolo al direttivo.
  3. La documentazione prodotta ed i verbali di ogni assemblea verranno conservati all’indirizzo specificato nell’ART.1.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 10 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti tutti con singolo valore di voto. Nel caso l’assemblea avesse un numero pari di presenze il presidente acquisirà doppio valore di voto.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni dalla sua elezione e i suoi componenti possono essere rieletti.
  5. L’elezione del direttivo avviene da parte di tutti i soci a seguito di auto candidatura a mezzo di votazione come spiegato nel regolamento interno.
  6. Ogni consigliere può dare le dimissioni o può essere allontanato a seguito di consulta del direttivo e con la maggioranza dei consensi come specificato nel regolamento interno.
  7. Un consigliere non può essere sostituito da esterni ma si possono affiancare al direttivo dei consulenti che collaborino per i progetti senza diritto di voto.

 ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. L’elezione avviene per votazione di maggioranza da parte dei consiglieri eletti dall’assemblea come spiegato nel regolamento interno. Il presidente resta in carica per n. 3 anni. Nel caso di dimissioni o impossibilità oggettive nello svolgere i suoi compiti, prenderà il suo ruolo il vicepresidente indicendo, nel minor tempo possibile, una nuova votazione nel direttivo.

ART. 13 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati;  eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale/culturale.

  1. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
  3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sopra descritte e per i fini stessi dell’associazione.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (Marchio)

  1. Il segno distintivo dell’Associazione è registrato ai sensi della Legge sui Marchi italiana.
  2. La registrazione del marchio e le specifiche grafiche saranno assunte dal direttivo e conservate in sede presso l’archivio.
  3. Possono utilizzare il Marchio tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote associative, ma dovranno essere autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
  4. Nessuna modifica del Marchio nel suo aspetto grafico e verbale è consentita se non approvata nell’Assemblea dei Soci, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d’uso del Marchio stabilite nel presente Statuto.
  5. I Soci che non ottemperino alle modalità d’uso del Marchio indicate nel presente Statuto, saranno soggetti a richiesta di esclusione dall’Associazione art. 5 commi 2 – 3.

 ART. 16 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

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